Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
 RASSEGNA GIURIDICA IN TEMA PROSTITUZIONE, ADESCAMENTO E PEDO ONLINE - DA ALTALEX -
... la Sez. III del Supremo Collegio, con la pronuncia 3 Giugno 2004, n. 36157 B.N.[1] che “L'atto di prostituzione non implica di necessità la congiunzione carnale, comunque realizzata, o anche il solo contatto fisico tra i soggetti del rapporto, dovendosi invece far coincidere la relativa nozione con quella, assai più ampia, di prestazione sessuale a pagamento, qualificabile come tale ogni qual volta essa consista in comportamenti oggettivamente idonei a stimolare l'istinto sessuale del fruitore”.
INOLTRE ..
Con il termine prostituzione, secondo la definizione contenuta nella sentenza della Sez. III della Corte di Cassazione, 8 Ottobre 2004, n. 45785, Gamba[2], si intende testualmente “qualsiasi prestazione sessuale effettuata dietro corrispettivo, senza che la prestazione sessuale debba necessariamente consistere nella «congiunzione carnale»: infatti, qualsiasi attività diretta a eccitare e soddisfare la libidine sessuale del destinatario si configura come «prestazione sessuale» e integra prostituzione se è appositamente retribuita dal destinatario della medesima”[3].http://www.altalex.com/index.php?idnot=34117*** *** ***Nuovi orientamenti in materia di prostituzione virtuale (Cassazione civile , sez. III, sentenza 21.03.2006 n° 346 (Simone Marani) )Sesso virtuale a pagamento può costituire sfruttamento della prostituzione (Cassazione penale , sez. III, sentenza 08.06.2004 n° 25464 )Pornografia minorile su internet: precisati i limiti per gli agenti provocatori (Cassazione penale , sez. III, sentenza 21.10.2003 n° 39706 )Sfruttamento della prostituzione: club privè, lap dance e nozione di atti sessuali (Cassazione penale , sez. III, sentenza 21.03.2003 n° 13039 )Pornografia minorile: sulla diffusione di immagini mediante chat line (Cassazione penale , sez. V, sentenza 03.02.2003 n° 4900 )Proposta di legge sulla prostituzione: esercizio all'interno di una privata dimora (Progetto di legge 16.07.2002 n° 65 )Configurabile favoreggiamento in presenza di rapporto di convivenza tra prostitute (Cassazione penale , sez. III, sentenza 18.09.2001 n° 33850 )Prostituzione virtuale: sfruttamento è configurabile anche senza il contatto fisico (Cassazione penale , sez. III, sentenza 21.03.2006 n° 346 (Carlo Alberto Zaina) )Norme contro la pedofilia e la pedopornografia anche a mezzo internet (Legge 06.02.2006 n° 38 )Siti civetta, file sharing pedopornografico e inutilizzabilità degli elementi probatori (Cassazione penale , sez. III, sentenza 13.12.2004 n° 1481 )Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (Decisione Consiglio Ue 22.12.2003 n° 2004/68/GAI )Pedofilia non è una malattia mentale e non attenua capacità di intendere e volere (Cassazione penale , sez. III, sentenza 12.11.2003 n° 43135 )Sfruttamento della prostituzione: club privè, lap dance e nozione di atti sessuali (Cassazione penale , sez. III, sentenza 21.03.2003 n° 13039 )Proposta di legge sulla prostituzione: esercizio all'interno di una privata dimora (Progetto di legge 16.07.2002 n° 65 )Minori: norme in materia di prostituzione, pornografia e turismo sessuale (Legge 03.08.1998 n° 269 )
 Di Admin (del 10/07/2008 @ 22:23:06, in Giuristi, linkato 143 volte)
In difesa della Costituzione
I sottoscritti professori ordinari di diritto costituzionale e di discipline equivalenti, vivamente preoccupati per le recenti iniziative legislative intese: 1) a bloccare per un anno i procedimenti penali in corso per fatti commessi prima del 30 giugno 2002, con esclusione dei reati puniti con la pena della reclusione superiore a dieci anni; 2) a reintrodurre nel nostro ordinamento l'immunità temporanea per reati comuni commessi dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Presidenti di Camera e Senato anche prima dell'assunzione della carica, già prevista dall'art. 1 comma 2 della legge n. 140 del 2003, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2004,
premesso che l'art. 1, comma 2 Cost., nell'affermare che «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione», esclude che il popolo possa, col suo voto, rendere giudiziariamente immuni i titolari di cariche elettive e che questi, per il solo fatto di ricoprire cariche istituzionali, siano esentati dal doveroso rispetto della Carta costituzionale,
rilevano, con riferimento alla legge di conversione del decreto legge n. 92 del 2008, che gli artt. 2 bis e 2 ter introdotti con emendamento a tale decreto, sollevano insuperabili perplessità di legittimità costituzionale perchè: a) essendo del tutto estranei alla logica del c.d decreto-sicurezza, difettano dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall'art. 77, comma 2 Cost. (Corte cost., sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008); b) violano il principio della ragionevole durata dei processi (art. 111, comma 1 Cost., art. 6 Conv. europea dei diritti dell'uomo); c) pregiudicano l'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), in conseguenza della quale il legislatore non ha il potere di sospendere il corso dei processi, ma solo, e tutt'al più, di prevedere criteri - flessibili - cui gli uffici giudiziari debbano ispirarsi nella formazione dei ruoli d'udienza; d) la data del 30 giugno 2002 non presenta alcuna giustificazione obiettiva e razionale; e) non sussiste alcuna ragionevole giustificazione per una così generalizzata sospensione che, alla sua scadenza, produrrebbe ulteriori devastanti effetti di disfunzione della giustizia venendosi a sommare il carico dei processi sospesi a quello dei processi nel frattempo sopravvenuti;
rilevano, con riferimento al c.d. lodo Alfano, che la sospensione temporanea ivi prevista, concernendo genericamente i reati comuni commessi dai titolari delle sopra indicate quattro alte cariche, viola, oltre alla ragionevole durata dei processi e all'obbligatorietà dell'azione penale, anche e soprattutto l'art. 3, comma 1 Cost., secondo il quale tutti i cittadini «sono eguali davanti alla legge». Osservano, a tal proposito, che le vigenti deroghe a tale principio in favore di titolari di cariche istituzionali, tutte previste da norme di rango costituzionale o fondate su precisi obblighi costituzionali, riguardano sempre ed esclusivamente atti o fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni. Per contro, nel c.d. lodo Alfano la titolarità della carica istituzionale viene assunta non già come fondamento e limite dell'immunità «funzionale», bensì come mero pretesto per sospendere l'ordinario corso della giustizia con riferimento a reati «comuni».
Per ciò che attiene all'analogo art. 1, comma 2 della legge n. 140 del 2003, i sottoscritti rilevano che, nel dichiararne l'incostituzionalità con la citata sentenza n. 24 del 2004, la Corte costituzionale si limitò a constatare che la previsione legislativa in questione difettava di tanti requisiti e condizioni (tra cui la doverosa indicazione del presupposto - e cioè dei reati a cui l'immunità andrebbe applicata - e l'altrettanto doveroso pari trattamento dei ministri e dei parlamentari nell'ipotesi dell'immunità, rispettivamente, del Premier e dei Presidenti delle due Camere), tali da renderla inevitabilmente contrastante con i principi dello Stato di diritto.
Ma ciò la Corte fece senza con ciò pregiudicare la questione di fondo, qui sottolineata, della necessità che qualsiasi forma di prerogativa comportante deroghe al principio di eguale sottoposizione di tutti alla giurisdizione penale debba essere introdotta necessariamente ed esclusivamente con una legge costituzionale.
Infine, date le inesatte notizie diffuse al riguardo, i sottoscritti ritengono opportuno ricordare che l'immunità temporanea per reati comuni è prevista solo nelle Costituzioni greca, portoghese, israeliana e francese con riferimento però al solo Presidente della Repubblica, mentre analoga immunità non è prevista per il Presidente del Consiglio e per i Ministri in alcun ordinamento di democrazia parlamentare analogo al nostro, tanto meno nell'ordinamento spagnolo più volte evocato, ma sempre inesattamente.
Alessandro Pace, Valerio Onida, Leopoldo Elia, Gustavo Zagrebelsky, Enzo Cheli, Gianni Ferrara, Alessandro Pizzorusso, Sergio Bartole, Michele Scudiero, Federico Sorrentino, Franco Bassanini, Franco Modugno, Lorenza Carlassare, Umberto Allegretti, Adele Anzon Demmig, Michela Manetti, Roberto Romboli, Stefano Sicardi, Lorenzo Chieffi, Giuseppe Morbidelli, Cesare Pinelli, Gaetano Azzariti, Mario Dogliani, Enzo Balboni, Alfonso Di Giovine, Mauro Volpi, Stefano Maria Cicconetti, Antonio Ruggeri, Augusto Cerri, Francesco Bilancia, Antonio D'Andrea, Andrea Giorgis, Marco Ruotolo, Andrea Pugiotto, Giuditta Brunelli, Pasquale Costanzo, Alessandro Torre, Silvio Gambino, Marina Calamo Specchia, Ernesto Bettinelli, Gladio Gemma, Roberto Pinardi, Giovanni Di Cosimo, Maria Cristina Grisolia, Antonino Spadaro, Gianmario Demuro, Enrico Grosso, Anna Marzanati, Paolo Carrozza, Giovanni Cocco, Massimo Carli, Renato Balduzzi, Paolo Carnevale, Elisabetta Palici di Suni, Maurizio Pedrazza Gorlero, Guerino D'Ignazio, Vittorio Angiolini, Roberto Toniatti, Alfonso Celotto, Antonio Zorzi Giustiniani, Roberto Borrello, Tania Groppi, Marcello Cecchetti, Antonio Saitta, Marco Olivetti, Carmela Salazar, Elena Malfatti, Ferdinando Pinto, Massimo Siclari, Francesco Rigano, Francesco Rimoli, Mario Fiorillo, Aldo Bardusco, Eduardo Gianfrancesco, Maria Agostina Cabiddu, Gian Candido De Martin, Nicoletta Marzona, Carlo Colapietro, Vincenzo Atripaldi, Margherita Raveraira, Massimo Villone, Riccardo Guastini, Emanuele Rossi, Sergio Lariccia, Angela Musumeci, Giuseppe Volpe, Omar Chessa, Barbara Pezzini, Pietro Ciarlo, Sandro Staiano, Jörg Luther, Agatino Cariola, Nicola Occhiocupo, Carlo Casanato, Maria Paola Viviani Schlein, Carmine Pepe, Filippo Donati, Stefano Merlini, Paolo Caretti, Giovanni Tarli Barbieri, Vincenzo Cocozza, Annamaria Poggi.
Abu Omar: Appello al Parlamento europeo Contro la «filosofia della guerra al terrore», difendiamo lo stato di dirtitto
Per sottoscrivere l'appello inviare una mail a serpajit@yahoo.it Premesso che la comunità internazionale ed i singoli Stati hanno il diritto ed il dovere di difendersi da attacchi terroristici, utilizzando efficaci sistemi di prevenzione e di punizione dei colpevoli riconosciuti tali dalle competenti Corti di giustizia, riteniamo assolutamente intollerabile il ricorso alla cosiddetta “filosofia della guerra al terrore”. Questa, teorizzando la supremazia della sicurezza sulle libertà, ha condotto ad atti politici unilaterali in contrasto con i principi del diritto bellico e del diritto umanitario e hanno determinato modificazioni delle regole delle procedure giudiziarie, considerandole solo un fastidioso ostacolo al raggiungimento dei propri obiettivi.
In questo scenario si collocano prassi totalmente illegali come le cosiddette rendition, ossia i rapimenti dei sospetti terroristi al di fuori di procedure legali: trasferimento attraverso voli “coperti” in prigioni segrete in cui non è possibile alcuna verifica delle condizioni di detenzione, tortura e trattamenti disumani e degradanti.
Ci rivolgiamo alla Commissione e al Parlamento Europeo affinché sollecitino i Governi al rispetto delle risoluzioni del Consiglio d’Europa (2006) e del Parlamento Europeo (14.2.2007) che condannano queste modalità illecite di lotta al terrorismo, obbligando i Governi a fare piena luce su queste scomode verità. Tutto ciò deve essere fatto anche in nome degli impegni sottoscritti al momento della firma della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 4.11.1950) e della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (New York, 10.12.84).
In vari Paesi europei come Italia, Germania, Svizzera, Spagna, Portogallo etc., sono in corso inchieste giudiziarie che, in alcuni casi (come quelle condotte dalle Procure di Milano e di Monaco per i sequestri, rispettivamente, dell’egiziano Nasr Osama Mustafa Hassan detto Abu Omar, avvenuto in Milano il 17.2.03 e di Khaled El Masri, avvenuto il 31.12.03, ai confini tra la Serbia e la Macedonia), hanno portato alla identificazione di agenti della C.I.A come responsabili di tali sequestri. Purtroppo in alcuni Paesi, come ad esempio l’Italia, si sta cercando, con ogni mezzo, di bloccare il corso della giustizia adducendo considerazioni di sicurezza nazionale. Tutto ciò sta avvenendo nonostante la deplorazione del Parlamento Europeo ed il suo esplicito invito ad esaminare rapidamente la richiesta di estradizione dei 26 cittadini americani predisposta dalla Procura di Milano. A tutt’oggi il Governo italiano non ha ancora preso alcuna decisione in merito e, anzi, sta cercando di impedire la celebrazione del processo milanese, accusando i giudici, dinanzi alla Corte Costituzionale, di violazione del segreto di Stato.
Tutto ciò rischia di annullare l’inizio del processo previsto per il prossimo 8 giugno che vede imputati ventisei cittadini americani imputati del sequestro illegale di Abu Omar e sei italiani appartenenti ad un servizio segreto nazionale accusati di corresponsabilità.
Coloro che sottoscrivono questo appello ritengono, invece, che, pur nel rispetto delle prerogative nazionali dei singoli Governi europei, sia assoluto dovere del Governo Italiano, così come di tutti i Governi europei coinvolti in casi analoghi, compiere ogni passo idoneo per agevolare – anziché ostacolare – la ricerca della verità attraverso procedure giudiziarie pubbliche, immediate ed efficaci.
Chiediamo al Parlamento Europeo di sollecitare il Governo Italiano a inoltrare le richieste di estradizione dei responsabili dei sequestri e di evitare ogni ricorso al segreto di Stato, che è incompatibile con la tutela dei Diritti Umani.
L’unica speranza per sconfiggere il terrorismo è attraverso l’osservanza delle regole delle nostre Democrazie. Siamo, infatti, fermamente convinti che il contrasto e la definitiva sconfitta del terrorismo internazionale saranno possibili solo se, in qualsiasi parte del mondo, sarà rispettato lo Stato di Diritto e saranno altresì rispettati i diritti dei singoli, anche di coloro che sono sospettati di attività terroristiche e ai quali devono essere comunque garantiti dei giusti processi.
Chiediamo inoltre al Parlamento Europeo che si faccia garante del rispetto dei Diritti Umani chiedendo con forza ai singoli Governi nazionali di conformare le loro azioni ai principi irrinunciabili di Civiltà e Democrazia. Adolfo Perez Esquivel, Premio Nobel della Pace
Hanno già sottoscritto l’appello:
Mairead Corrigan Maguire, Premio Nobel della Pace Betty Williams, Premio Nobel della Pace Dario Fo, Premio Nobel della Letteratura Noam Chomsky, linguista Samuel Ruiz Garcia, Vescovo Emerito di San Cristobal de las Casas, Chapas, Messico Antonio Cassese, Prof. Diritto Internazionale, Università di Firenze Gianni Minà, scrittore, giornalista Enrico Calamai, ex console in Argentina, scrittore Michele Serra, scrittore, giornalista Gherardo Colombo, Magistrato Domenico Gallo, Magistrato Baltasar Garzon, Magistrato, Juez Audiencia Nacional de Espańa Don Luigi Ciotti, Presidente Gruppo Abele Luis Sepulveda, scrittore Ernesto Cardenal, scrittore Raniero La Valle, intellettuale, giornalista Gianni Vattimo, filosofo Eduardo Galeano, scrittore Lidia Ravera, scrittrice Gino Strada, Presidente di Emergency Giuliano Turone, Magistrato Tullio De Mauro, Università La Sapienza Luca Zingaretti, attore Elena Paciotti, Presidente Fondazione Basso Padre Alex Zanotelli Franca Rame, attrice Ettore Scola, regista Julio Lancellotti, Vescovo Vicario di San Paolo del Brasile Emilio Dolcini, Prof. Ordinario di Diritto Penale, Università di Milano Carlo Bernardini, Dipartimento di Fisica, Università La Sapienza Roberto Fineschi, Prof.Emerito di Fisica, Università di Parma Giuliano Colombetti, Research Director, Istituto di Biofisica CNR, Pisa Prof. Franca Bigi, Università degli Studi di Parma Prof. Silvia Bozzelli, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Milano Bicocca Arcadi Olivares Boadella, escritor,y catedràtico de la Universitat per la Pau, UNIPAU, Sant Cugat del Vallès, de Barcelona Pietro Faglioni, già Prof. Ordinario di Neurologia, Università di Modena e Reggio Emilia Daniele Archibugi, Italian National Research Council Pier Luigi Susani, Past President Medici Senza Frontiere Italia Francesco Lenci, Dirigente ricerca, Istituto Biofisica CNR, Pisa Beverly Fisher, Bjt Associates, Consigliera World Center of Compassion for Chieldren (USA) Francesco Maselli, regista Gianni Ferrara, Professore Emerito di Diritto Costituzionale, Università La Sapienza Eligio Resta, Prof. Filosofia del Diritto,Università Roma 3 Antonio Alberto Semi, Membro Ordinario della Società Psicoanalitica italiana Giorgio Arlorio, sceneggiatore Ferdinando Cordova, Prof.Ordinario Storia Contemporanea, Università di Roma La Sapienza Claus Miller, pittore, artista per la pace Riccardo Antonini, Consorzio Roma Ricerche Cristiano Grandi, Coordinator Action&Passion for peace Andrea Molino, compositore Mariagrazia Capitanio, psicanalista Patrizio Campanile, psicanalista, Direttore della SPI Marco Cappato, parlamentare europeo Nessuno Tocchi Caino Federico Mayor Zaragoza, Presidente Fundación Cultura de Paz, Madrid Marco Travaglio, scrittore, giornalista
I Docenti di Diritto Penale sul DDL Nr 1899 in Tema di Legittima Difesa
A seguito dell'approvazione in Senato del disegno di legge n.1899 in tema di legittima difesa, i sottoscritti docenti di diritto e procedura penale ritengono indispensabile e urgente informare la pubblica opinione della reale portata della riforma proposta e fanno appello, nel contempo, agli onorevoli deputati, perché sia scongiurata la definitiva approvazione del disegno di legge varato dall'aula del Senato.
L'art.52 del codice penale, nel testo attualmente vigente, stabilisce che non è punibile chi commette un qualsiasi fatto costituente reato quando vi è "costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa".
Il Senato ha approvato l'inserimento nell'art. 52 del codice penale dei seguenti commi aggiuntivi:
"Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma (violazione di domicilio, n.d.r.), sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.".
Appare subito evidente che l'innovazione proposta non ha in nessun modo l'effetto di "ampliare" i limiti di principio della legittima difesa. E' infatti assolutamente pacifico che l'attuale normativa consenta la difesa, non solo dell'incolumità personale, ma anche dei beni patrimoniali, propri o altrui e, altrettanto sicuramente, del diritto all'inviolabilità del domicilio. Si aggiunga che l'art. 59 del vigente codice penale estende la non punibilità anche ai casi in cui chi agisce per difendersi creda solo per errore di essere aggredito nella persona o nei beni, e che l'art.55 dello stesso codice prevede una marcata attenuazione della responsabilità per chi ecceda colposamente nella legittima difesa da un'aggressione, reale o supposta, cagionando, senza averne l'intenzione, un danno maggiore del necessario.
La norma approvata dal Senato introduce però la presunzione che la reazione dell'aggredito sia sempre e comunque proporzionata all'offesa minacciata, quando il fatto avvenga nel domicilio dell'aggredito o nel suo luogo di lavoro. Ciò nell' intento di sottrarre al giudice, limitatamente a questi casi, la valutazione della proporzione tra offesa e difesa e di ridurre, conseguentemente, tempi e modalità di accertamento dei fatti.
E' però del tutto irragionevole equiparare comportamenti assai diversi fra loro, solo perché avvenuti in un determinato luogo. Anche a casa propria, si può reagire a un'interferenza in modo appropriato, oppure in modo manifestamente eccessivo. Non si può trattare allo stesso modo chi neutralizza un rapinatore armato, chi spara freddamente a un ladruncolo sorpreso a rubare nell'orto e chi coglie una buona occasione per sbarazzarsi dell'ex moglie infuriata, che si è introdotta in casa e gli sta sfasciando i mobili!
Costituisce, d'altra parte, una pura illusione - per non dire una mistificazione - l'idea che all'innovazione legislativa proposta possa conseguire l'eliminazione, o la significativa riduzione, delle sofferenze che causa all'aggredito il "normale" iter processuale che consegue all'emergere di una caso di possibile difesa legittima. E', infatti, evidente che in nessun caso si potrà prescindere dall'accertamento delle concrete circostanze in cui si è svolto il fatto (su cui, fra l'altro, potranno esserci versioni differenti da parte dei protagonisti e degli eventuali spettatori). Se qualcuno è stato ucciso o ferito, bisognerà sempre accertare le cause della morte o delle lesioni e il movente dell'azione, stabilire dove esattamente il fatto è avvenuto, e con quali modalità; se (come prevede la stessa norma approvata dal Senato) la persona che ha commesso il fatto era legittimamente presente sul posto, se deteneva legittimamente l'arma, se non vi fosse stata desistenza, se vi era stato pericolo di aggressione. Ma anche, aggiungiamo noi, se il corpo dell' eventuale vittima sia stato spostato, se l'aggressore non sia stato attirato di proposito sul luogo del fatto, ecc. Tutti accertamenti, questi, che richiedono esami testimoniali, perizie, consulenze, ispezioni del luoghi, e così via, con l'inevitabile corredo di informazioni di garanzia, nomina di difensori, ecc: atti, cioè, di carattere e di competenza prettamente giurisdizionale, almeno in uno Stato di diritto.
In realtà, disposizioni come quella approvata dal Senato rappresentano solo un arretramento a leggi di tipo casistico, come le "gride" di manzoniana memoria, annullando il progresso insito nel carattere generale e astratto della legge, proprio del diritto moderno. Esse, da un lato, mediante il ricorso alla "presunzione", mortificano in via di principio il ruolo del giudice; dall'altro, aprono la strada a inevitabili controversie applicative. Basti pensare, per fare un esempio banale, ai problemi che potrebbero nascere nei casi di liti violente fra vicini di casa!
Ma ben più grave, dal punto di vista ideologico, è l'implicita affermazione di principio che, in casa propria - o, peggio, sulla soglia della propria bottega - tutto sia lecito. Dal punto di vista politico-criminale, un solo effetto sarebbe certo: la rincorsa al possesso più o meno legittimo di armi da parte delle categorie e dei ceti più esposti, e la conseguente maggiore aggressività di una delinquenza, già di per sé ben agguerrita, consapevole dell'accresciuta aggressività "difensiva" delle potenziali vittime. La cronaca recente fornisce, a questo riguardo, esempi molto significativi. Nè ci vuole molta fantasia per immaginare l'instaurarsi di prassi malavitose, che vedano aumentare gli agguati predisposti attirando il proprio nemico in casa propria.
E' per questi motivi che i sottoscritti ritengono ormai indifferibile una forte mobilitazione contro riforme legislative, in cui non si sa dove finisca l'analfabetismo giuridico e dove inizi la malafede; e ritengono, per intanto, loro preciso dovere quello di sollecitare la più severa e vigile attenzione degli onorevoli componenti della Camera dei Deputati, nonché della pubblica opinione, perché sia bloccato l'iter parlamentare della ennesima disposizione di pura facciata - ma quanto mai pericolosa per la coerenza e la civiltà del sistema giuridico - con cui, in mancanza di meglio, si va alla ricerca di un facile consenso presso un'opinione pubblica disorientata e assai scarsamente informata.
Firme: Bruno Assumma, Università di Napoli Federico II; Giuliano Balbi, 2° Università di Napoli; Alessandro Bondi, Università di Urbino; Roberto Bartoli, Università di Firenze; Stefano Canestrari, Università di Bologna; Andrea Castaldo, Università di Salerno; Mauro Catenacci, Università di Teramo; Antonio Cavaliere, Università di Napoli Federico II; Agostino De Caro, Università del Molise; M.Valeria Del Tufo, Suor Orsola Benincasa - Napoli; Alberto di Martino, SSSUP di Pisa; Emilio Dolcini, Università di Milano Statale; Paolo Ferrua, Università di Torino; Giovanni Fiandaca, Università di Palermo; Carlo Fiore, Università di Napoli Federico II; Stefano Fiore, Università del Molise; Giovanni Flora, Università di Firenze; Luigi Foffani, Università di Modena-Reggio Emilia; Gabriele Fornasari, Università di Trento; Francesco Forzati, Università di Napoli Federico II; Carlo Federico Grosso, Università di Torino; Gaetano Insolera, Università di Bologna; Elio Lo Monte, Università di Salerno; Vincenzo Maiello, Università di Napoli Federico II; Stefano Manacorda, 2° Università di Napoli; Adelmo Manna, Università di Foggia; Ferrando Mantovani, Università di Firenze; Giorgio Marinucci, Università di Milano Statale; Enrico Marzaduri, Università di Pisa; Alessandro Melchionda, Università di Trento; Enrico Mezzetti, Università di Teramo; Sergio Moccia, Università di Napoli Federico II; Lucio Monaco, Università di Urbino; Vincenzo Bruno Muscatiello, Università di Bari; Tullio Padovani, SSSUP di Pisa; Francesco Carlo Palazzo, Università di Firenze; Carlo Enrico Paliero, Università di Milano Statale; Michele Papa, Università di Firenze; Paolo Patrono, Università di Verona; Massimo Pavarini, Università di Bologna; Domenico Pulitanò, Università di Milano Bicocca; Giuseppe Riccio, Università di Napoli Federico II; Andrea Scella, Università di Udine; Francesco Schiaffo, Università di Salerno; Giuseppe Spagnolo, Università di Bari; Federico Stella, Università Cattolica di Milano; Luigi Stortoni, Università di Bologna; Alfonso M.Stile, Università di Roma La Sapienza; Stefano Torraca, Università del Sannio; Francesco Viganò, Università di Milano Statale; Marco Zanotti, Università di Udine
DIRITTI SOCIALI E MERCATO GLOBALE
CONVEGNO Roma, 18 ottobre 2005 Sala Capitolare - Chiostro del Convento di S. Maria sopra Minerva Piazza della Minerva, 38 - Roma
I sessione IL RUOLO DELL’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO
Ore 9.30 – 11.00 · Giuseppe Bronzini, La Dichiarazione del ’98: contenuto e prospettive · Roberto Schiattarella, Gli effetti economici e sociali della tutela dei core labour rights · Giuliano Amato, Verso una fair globalization?
II sessione DIRITTI SOCIO-ECONOMICI TRA LEX MERCATORIA E ORGANISMI INTERNAZIONALI
Ore 11.15 – 13.30 · Maria Rosaria Ferrarese, L’evoluzione della lex mercatoria · Gianni Arrigo, Clausole sociali, codici di condotta e diritti sindacali nel commercio internazionale · Fabrizio Onida, Fair trade, standard sociali, imprese multinazionali e wto · Mario Pianta, Federico Silva, La “rottura” di Seattle
Ore 13.30 interruzione dei lavori
Ore 15.00 – 15.30 · Alessandro Montebugnoli, Le amministrazioni locali e la responsabilità sociale dell’impresa
III sessione IL RUOLO DELL’ UNIONE EUROPEA
Ore 15.30 – 17.00 · Cesare Pinelli, Le clausole sui diritti umani negli accordi di cooperazione internazionale dell’Unione · Stefano Rodotà, La via europea alla dimensione post-nazionale, · Laura Pennacchi, Un ruolo globale del sistema sociale europeo?
IV sessione SFERA PUBBLICA MONDIALE E GARANZIE SOCIALI
Ore 17.15 – 18.00 · Giacomo Marramao, Le idee · Luigi Ferrajoli, Le norme e le istituzioni
Ore 18.00 dibattito
Info: Fondazione Lelio e Lisli Basso Via della Dogana Vecchia, 5 – 00186 Roma www.fondazionebasso.it Si prega di dare conferma della presenza

Appello per i 5 Patrioti Cubani
Al governo degli Stati Uniti Al Segretario alla Giustizia
Sono ormai sette anni che i cinque patrioti cubani Gerardo Hernández, Fernando González, Antonio Guerrero, Ramón Labańino e René González sono detenuti nelle carceri statunitensi.
Le accuse mosse contro i cinque sono del tutto inconsistenti giuridicamente; l'unica "colpa" che si può loro addebitare è quella di aver lottato in modo efficace e cosciente contro il terrorismo, raccogliendo informazioni per prevenire gli attacchi terroristici sul suolo cubano provenienti dalle organizzazioni anticastriste che hanno fatto molte vittime a Cuba, fra le quali il cittadino italiano Fabio Di Celmo. Nonostante ciò essi sono stati condannate a pesanti pene detentive dalla Corte di Miami.
Di recente, la Corte di Appello di Atlanta ha annullato la sentenza di Miami, ravvisando l'assenza di un "giudizio giusto". La Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite ha condannato dal canto suo l'atteggiamento del governo statunitense nei confronti dei cinque.
Viene quindi a mancare ogni legittimità interna e internazionale dell'ingiusta reclusione imposta ai cinque patrioti cubani. Ne chiediamo con forza l'immediata liberazione e la cessazione di ogni persecuzione nei confronti loro e di tutto il popolo cubano.
Per adesioni marcelli at isgi.cnr.it
Giuristi Democratici
www.giuristidemocratici.it
Al Via “Internet Channel”, Video News Quotidiane di Internet e Tecnologia per Web e Cellulari
Parte da settembre “Internet Channel”, il primo servizio in Italia di video news giornaliere dedicato esclusivamente al mondo di Internet e delle nuove tecnologie
MILANO, 26 luglio 2005 – Internet Channel è il primo video notiziario giornaliero in italiano, dedicato esclusivamente alla Rete, consultabile sia in Internet che sul cellulare. A proporlo sono StudioCelentano.it (http://www.studiocelentano.it), storico content provider di web news di numerosi portali italiani e Marco Montemagno, uno dei maggiori esperti di Internet e ideatore del videoblog TgBlog (http://www.tgblog.com). Punti di forza di Internet Channel sono la pluriennale esperienza e i contenuti forniti da StudioCelentano.it uniti alle competenze e alla capacita’ comunicativa di Marco Montemagno, volto noto della TV con la trasmissione Sky TG24 Pianeta Internet. "L'obiettivo e’ quello di fornire un servizio in linea con le nuove possibilita’ del mercato” ha dichiarato Francesco Celentano, editore di StudioCelentano.it. “Oggi l'informazione, sia su internet sia sui cellulari non e’ piu’ confinabile al solo testo: le video news dedicate al mondo della Rete e della tecnologia sono il modo migliore per tenersi velocemente aggiornati in ogni momento e su qualunque device". "A fronte di un'importanza di Internet crescente nel panorama dell'informazione, non si e’ avuto ad oggi una corrispondente crescita d'attenzione da parte dei Media" ha concluso Montemagno. "Con Internet Channel vogliamo mettere a disposizione di tutti gli utenti le ultime novita’ del Web in modo rapido e comprensibile". Il servizio, offerto per portali e providers da settembre, sara’ caratterizzato da un approccio grassroots, aperto ai contributi degli utenti che potranno segnalare notizie, video e immagini tramite un blog dedicato.
StudioCelentano.it http://www.studiocelentano.it Media & Communications Manager
Marco Montemagno http://montemagno.typepad.com http://www.tgblog.com
Con un sincero in bocca al lupo a Francesco Celentano...

la libertà ... è avere un pensiero che non sia uguale comunque e sempre a quello altrui è lottare per un sogno che non sia di inutile e sterile sopravvivenza è credere in questa vita e forse anche in un'altra se così è nessuna catena potrà sopprimere la nostra eterna libertà
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ORE 9 Avv. Massimo MELICA - Presidente Centro Studi Informatica Giuridica Saluti e presentazione
ORE 09:15 Avv. Fabrizio LEONELLI - Foro di Perugia Il diritto d'autore
ORE 09:45 Prof. Avv. Giovanni ZICCARDI - Università di Milano Libertà digitale e diritto d'autore
ORE 10:15 Prof. Avv. Giuseppe CAFORIO - Università di Perugia Riproduzione della musica e diritto d'autore
ORE 10:45 Prof. Avv. David BRUNELLI - Università di Perugia Aspetti penali
ORE 11:15 Pausa caffè
ORE 11:30 - 13:00
Tavola rotonda moderata e condotta dall'Avv. Massimo MELICA con la partecipazione dei relatori, di magistrati, di avvocati, dei giornalisti del settore, dei rappresentanti di case discografiche, degli autori e della SIAE.
Maggiori informazioni nel sito www.csig.it
Un ulteriore sforzo per chiarire la mia posizione nei confronti del Punto Informatico, mi giunge via email in una lettera firmata, che suggerisce quanto segue:
La weblog community Bloggersperlapace, oggi costituitasi nella Associazione Culturale e di Promozione Sociale "ARGON" di cui la signora Loredana Morandi è presidente e fondatrice, pubblica ed ha pubblicato ad oggi articoli e comunicati stampa originali, in tempo reale, nelle seguenti lingue:
ebraico, arabo, greco, inglese, francese, tedesco, spagnolo, kurdo turco e naturalmente in italiano per un totale di 9 lingue diverse.
Ne consegue che tutti i relativi articoli sono recensiti dai motori di ricerca nelle rispettive lingue.
Valga per tutti l'esempio dell'appello per la liberazione delle due Simone, che la Morandi conosce di persona per la lunga collaborazione intercorsa con l'Ong Un Ponte Per..., che nei giorni del sequestro è stato leggibile fra i primi 10 risultati (su 180.000 circa) del motore di ricerca Google in lingua Araba. Idem nel caso del rapimento della giornalista de Il Manifesto.
E' esatta quindi l'attribuzione del titolo di NOTIZIA allo scritto autografo della Morandi, abusato a fini commerciali dalla redazione di Punto Informatico, nell'ipotesi vi fosse stata una cessione e non c'è stata, per l'importo di 26 euro.
A ciò si somma l'uso quotidiano in regime di abuso di una proprietà intellettuale, status che non decade mai neppure in caso di cessione pro pubblicazione, esercitata dal Punto Informatico ai danni della Morandi per l'inserimento dello scritto originale autografo nella "rotazione" delle frasi "Virgolettate", dicasi anche le "frasi celebri".
A ciò si attribuisce un valore medio di 3 (tre) passaggi al giorno sulla prima pagina della testata giornalistica denominata Punto Informatico, registrata presso il Tribunale di Roma al nr. 51 del 7.02.96 nell'apposito elenco delle testate a carattere commerciale, con carattere di sostanziale rapporto coordinato, dalla rotazione di utilizzo, e continuativo per la durata effettiva d'uso.
Pertanto alla somma iniziale di euro 26 deve essere attribuito il valore economico dell'utilizzo per la durata accertata di 1 (uno) anno solare, ovvero 365 (trecentosessantacinque) giorni, con "sconto" a partire dalla data in cui fu crackato il sito web http://bloggersperlapace.splinder.it, cioè il 18 giugno del 2004.
E' utile alla valutazione pro fatturazione, ricorrendo inoltre l'abuso della proprietà intellettuale iscrivibile a reato, il solo Titolo II (secondo) delle collaborazioni professionali coordinate e continuative del Tariffario 2005 dell'Ordine dei Giornalisti, da ritenersi efficacemente in corso sul biennio 2004/2005, a cavallo del quale si colloca l'utilizzo ai danni della Morandi, e da applicarsi con adeguata previsione di "sconto commerciale" la tariffa a punto nr. 4 derivante dalla semplice operazione:
€ 11.312,00 : 14 = € 808,00 / giorno.
e non 750 come erroneamente affermato.
Quindi tale cifra è da moltiplicarsi per l'anno solare sommando in ultimo i 26 euro dovuti per la "NOTIZIA", onde ricavare la cifra base della citazione in giudizio, che riceverà la testata giornalistica registrata per l'abuso della proprietà intellettuale, utilizzata inoltre a titolo denigratorio e uso commerciale.
Perciò:
€ 808,00 x 365 = € 294.920,00 € 294.920,00 + € 26,00 = € 294.946,00
Alla cifra risultante al NETTO sono da aggiungersi le ritenute fiscali e pensionistiche, riportate dal medesimo Tariffario vigente.
Appare ovvio che trattandosi nel caso del Punto Informatico di testata registrata all'Albo delle testate giornalistiche commerciali sarà richiesto il parere di congruità all'Ordine dei Giornalisti, che di già afferma NON si possa scendere al di sotto delle cifre stabilite per i compensi giornalistici, cui all'atto di presentazione sarà allegata nota sulle violazioni al codice deontologico e richiesta di prosecuzione in sede di Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti.
Tutti gli insulti scritti dall'utenza ai danni della signora Morandi sono ascrivibili seduta stante alla responsabilità civile e penale del Punto Informatico, anche e soprattutto per il reato di istigazione (art. 115 c.p.) per l'attivazione di uno specifico Articolo aperto al commento dell'utenza, nonchè per la risultanza giudiziaria del furto della proprietà intellettuale equiparata oggi al reato di cui all'art. 640 del codice penale, cioè la truffa, i cui danni sono da quantificarsi sia in sede penale, che civile. E, naturalmente, per tutti i precedenti e l'attuale divulgazione dei banner già denunciati in precedenza.
Resta solo il giusto plauso per l'esatta ed immediata attribuzione della titolarità di mandato di ogni eventuale danno materiale al Punto Informatico, loro responsabilità civile e penale, data dalla signora Morandi nelle prime ore di attivazione del forum, che allo stato consta di oltre 900 messaggi, con 240 tread, fra cui numerosissimi sono i testi da ritenersi volontariamente ingiuriosi, nonchè indotti dalla falsa moderazione posta in essere dalla testata giornalistica.
Ultima nota: anche i forum della testata sono da ritenersi efficacemente pubblicati, con obbligo di deposito, in ragione del disclaimer che reca ad ogni pagina i dati della gerenza, pertanto decadono le dichiarazioni di NON responsabilità per gli scritti dell'utenza.
Cordialmente
Un Giurista
Si veda rassegna e precedenti
http://www.giustiziaquotidiana.net/dblog/articolo.asp?id=89 http://www.giustiziaquotidiana.net/dblog/articolo.asp?id=706 http://www.giustiziaquotidiana.net/dblog/articolo.asp?id=717
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